Art. 17.
(Interventi per il rafforzamento e lo
sviluppo delle imprese di panificazione).

      1. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore della panificazione, ivi comprese le cooperative, le organizzazioni e le società finalizzate alla fornitura di merci e di servizi alle aziende di panificazione stesse, costituite e compartecipate in percentuale non inferiore al 75 per cento dalle aziende e dalle organizzazioni del settore. Lo stesso regime è diretto a favorire lo sviluppo e l'ammodernamento del settore della panificazione anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione aziendale, organizzativa e logistica finalizzate:

          a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti di panetteria, anche attraverso l'acquisizione di impianti, nonché delle attività di formazione;

 

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          b) all'adeguamento degli impianti alla normativa sanitaria e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

          c) alla valorizzazione delle produzioni panarie, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone a insufficiente valorizzazione economica dei produttori, mediante specifici programmi di sostegno promozionale; al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative, delle organizzazioni e delle società finalizzate alla fornitura di merci e di servizi alle aziende di panificazione stesse, costituite e compartecipate in percentuale non inferiore al 75 per cento dalle aziende e dalle organizzazioni del settore, attraverso investimenti in conto capitale;

          d) alla realizzazione, da parte di cooperative e di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti possono essere concessi relativamente alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque, a cinque anni;

          e) alla realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo, relative ai prodotti della panificazione per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolte da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto può essere disposta fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo;

          f) all'introduzione di sistemi informatici nell'ambito dell'organizzazione produttiva e della gestione aziendale.

 

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      2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di panificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti dalle autorizzazioni di spesa allo scopo recate da appositi provvedimenti legislativi, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.